Diritti dei Nonni

diritti_dei_nonniLo Studio legale Costa ha scelto di esercitare l’attività forense prevalentemente nel settore del diritto delle persone, della famiglia e dei minori, nonché nel settore dei rapporti parentali e delle questioni successorie.

L’attività dello Studio è rivolta alla difesa degli interessi e diritti dei privati, anche meno abbienti in quanto l’avvocato Emanuela Costa è abilitata al patrocinio a spese dello Stato.

IL DIRITTO DI VISITA DEI NONNI AI NIPOTI

Il vincolo di ascendenza e discendenza si configura anche rispetto alla prole nata in un contesto di convivenza, giusta la riscrittura dell’art. 74 c.c.  Dunque, oggi anche i bimbi nati da coppia non sposata sono legati da relazione giuridicamente vincolante di parentela con i nonni. Ciò produce importanti ripercussioni nell’ambito del diritto di famiglia formalizzando, ad esempio, gli obblighi economici sussidiari dei nonni e dando veste giuridica al diritto alla frequentazione nonno/nipote.

Il Decreto legislativo 154 del 2013, in attuazione della delega parlamentare sulla filiazione , entrato in vigore il 7 febbraio 2014 contiene diverse novità sulla famiglia, in particolare introduce delle novità sui “diritti dei nonni”.

Art 317-bis D.Lsvo 154 del 28 dicembre 2013, intitolandolo “rapporti con gli ascendenti “ statuisce che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”.

La riforma del 2013 incide, altresì, sugli aspetti ereditari ed alimentari. Nella consueta ordinarietà delle relazioni domestiche i nonni sono importanti figure di riferimento familiari che concorrono, con i genitori, nella cresciuta, all’educazione ed al mantenimento della prole. Esistono, però, situazioni critiche di affievolimento dei legami con i rami parentali allargati, che si verificano, ad esempio, a seguito della disgregazione dei nuclei familiari., (fine di una convivenza di fatto, separazione) La legge 219/2012, tenendo presente queste realtà, altrettanto consuete, ordinarie e frequenti, ha voluto valorizzare il rapporto nonni/nipoti introducendo la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, legittimazione resa effettiva da norme processuali regolanti la specifica azione da incardinare avanti al Tribunale per i Minorenni.

I nonni, quindi, sono proprio titolari di diritti cogenti e coattivi nel rispetto del prevalente interesse dei minori. La condotta censurabile è solo l’ingiustificata interruzione dei rapporti di frequentazione del minore con la cerchia parentale. Resta, infatti, inteso che il diritto dei nonni concerne esclusivamente la pretesa alla “visita” avente contenuto necessariamente più ristretto rispetto ai doveri di educazione, mantenimento, istruzione e crescita gravanti sui genitori, pena una perniciosa confusione di ruoli. Parimenti ovvio che il diritto di visita sia tutelabile in contesti di normale gestione delle relazioni.