Diritti del Minore, Mantenimento Figli

Lo Studio ha scelto di esercitare l’attività forense prevalentemente nel settore del diritto delle persone, della famiglia e dei minori, nonché nel settore dei rapporti parentali e delle questioni successorie.

L’attività dello Studio è rivolta alla difesa degli interessi e diritti dei privati, anche meno abbienti in quanto l’avvocato Emanuela Costa è abilitata al patrocinio a spese dello Stato.

Diritto di Famiglia... “il Diritto Vivente”

diritti_del_minoreL’attività prevalente consiste nel comprendere le esigenze delle persone che si rivolgono allo studio al fine di poterle meglio indirizzare ed affrontare tutti gli aspetti della crisi familiare e dei rapporti parentali – quelli legali, relazionali ed economici – in un clima di fiducia e trasparenza mediante un supporto professionale altamente qualificato al fine di permettere alla persona che si rivolge allo Studio Legale Costa di individuare soluzioni aderenti ai bisogni, secondo l’interesse prioritario dei figli.

Il diritto di famiglia è davvero “il diritto vivente” poiché è il perno di ogni persona, una base solida che quando inizia a vacillare mette in discussione aspetti essenziali della persona, in quanto le problematiche familiari entrano nella nostra vita quotidiana e lavorativa e influenzano la parte più personale e importante di essa.

Il diritto di famiglia è in continua evoluzione perché legato al costume, alla politica, all’etica: per questo l’avv. Costa dedica una particolare attenzione e un aggiornamento costante alla evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia.

Lo Studio Costa offre un’assistenza scrupolosa in ogni fase del giudizio di separazione (anche nel caso delle coppie di fatto), di divorzio, di procedimenti aventi ad oggetto la filiazione, il regime patrimoniale dei coniugi, il mantenimento dei rapporti con i nonni.

L’intento è quello di aiutare gli assistiti ad individuare e a tutelare i propri interessi, non solo relazionali e affettivi ma anche patrimoniali e questo viene svolgo mediante colloqui personali in studio e successivamente anche mediante conversazioni telefoniche e mail, a seconda delle esigenze personali di ognuno.

Questo significa cercare soluzioni che nel pieno rispetto della legge permettano la miglior soluzione possibile in primo luogo per i figli, in quanto i genitori hanno una responsabilità genitoriale, in secondo luogo per i coniugi, genitori e per la parentela avente diritti.

Responsabilità Genitoriale

responsabilita_genitorialeIl principio cardine, che tutela la figura del minore si rinviene nell’art. 30 della Costituzione Italiana il quale recita ‘‘è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio’’. A tale disposizione viene data attuazione dal legislatore attraverso differenti norme dettate nel libro primo del codice civile, come l’articolo 147 c.c., 148 c.c., 155 c.c. e da ultimo dagli articoli 315 bis, e successivi, così come modificati dalla riforma introdotta con legge n. 219 del 2012, il cui scopo è stato quello di garantire e dare piena attuazione alla totale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.”.

La responsabilità genitoriale viene a sussistere in capo ai genitori al momento della nascita del figlio.

L’onere di essere genitori responsabili non deve e non può essere affievolito dalla crisi della coppia.

Quando si verifica la crisi della coppia (sia esse di fatto o di diritto) la responsabilità genitoriale non viene meno: i doveri verso i figli persistono ed il loro adempimento deve essere garantito appieno. Si rischia, infatti, che proprio sulla prole, a causa dell’interruzione del rapporto sentimentale tra le due figure genitoriali, si riversino una serie di conseguenze negative e pregiudizievoli per la stessa.

Contribuzione al Mantenimento dei Figli

mantenimento_figliIl tema più dibattuto fra i genitori attiene essenzialmente alla contribuzione economica per il mantenimento della prole.

La normativa in materia è oggetto di interpretazione giurisprudenziale non sempre concordante.

Nelle pronunce giurisprudenziali concernenti l’affidamento dei figli minori, tanto che venga adottato il modello bigenitoriale di affidamento condiviso, quanto il modello monogenitoriale di affidamento esclusivo, ormai rilegato ad ipotesi eccezionale e solo in presenza di atti, comportamenti ed omissioni di un genitore tali da poter ledere l’interesse preminente del minore, il giudice, secondo quanto disposto dall’articolo 155 c.c., comma 2, determina tra le altre cose ‘‘la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli’, ed inoltre, secondo quanto disposto al successivo comma IV°, ‘‘il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità’’ e ciò nell’esclusivo interesse dei figli.

Seppur la legge n. 54 del 2006 prescrive quale regime preferibile quello del mantenimento diretto, ove possibile e sempre neò rispetto dell’interesse prem inente del figlio a non essere un “pacchetto” che viaggia fra papà e mamma, tuttavia, la maggioranza, se non quasi la totalità dei provvedimenti giudiziari in materia, dispone a carico del genitore non collocatario (o non affidatario) l’obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, oltre a fissare una percentuale (100%; 50%; 70% etc.) a carico del genitore non collocatario dell’entità delle spese straordinarie (tra le tante pronunce esemplificative, soprattutto in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti ex articolo 708 c.p.c., si può richiamare Tribunale di Roma, sez. I, ord. 07 dicembre 2012, in cui il Presidente dispone che: ‘‘ il padre corrisponderà alla madre, quale contributo perequativo per il mantenimento dei figli, la somma di euro 800,00 mensili (…), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, da corrispondere al domicilio dell’avente entro il 5 di ogni mese, a partire da dicembre 2012; il padre corrisponderà inoltre il 100% delle spese di carattere straordinario, previamente concordate tra i genitori, necessarie per i minori’’. Di portata analoga tante altre pronunce potrebbero essere richiamate).

Spese Straordinarie

mantenimento_figli_spese_straordinarieUna delle questioni più discusse è quella della qualificazione delle spese in “ordinarie” e “straordinarie”.

Uno tra i problemi più consistenti riguarda, appunto, l’individuazione corretta di cosa i giudici intendano per ‘‘spese straordinarie’’, data l’assenza di qualsiasi specifica definizione normativa in proposito. Il legislatore, forse al fine di garantire la ricerca da parte dei giudici della migliore soluzione per le singole fattispecie concrete, non detta alcuna disposizione destinata ad elencare e distinguere precisamente le spese attinenti al soddisfacimento dei bisogni della prole, tra ‘‘spese straordinarie’’ e ‘‘spese ordinarie’’.

È necessario specificare come le ”spese straordinarie”, secondo la giurisprudenza più recente, non possano mai ritenersi comprese in modo forfettario all’interno della somma da corrispondersi con l’assegno periodico e/o come mantenimento diretto (Cass. civ., n. 9372, del 08 giugno 2012, nella parte in cui si afferma che: ”… la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 cod. civ. E con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”).

Il prevalente e costante indirizzo giurisprudenziale, al fine di fornire un criterio generale di differenziazione tra l’una e l’altra categoria, riconosce che le ‘‘spese ordinarie’’ sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, ed invece le ‘‘spese straordinarie’’ sono, invece, gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, rispetto ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (Cass. Civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411, del 04 novembre 2009; tra le pronunce dei giudici di merito v. a titolo esemplificativo Tribunale di Firenze, n. 3204, del 2005; Tribunale di Taranto, n. 321, del 22 febbraio 2010; Tribunale di Palermo, n. 4214, del 09 ottobre 2012); (Tribunale di Catania, ordinanza del 11 ottobre 2010; il Tribunale di Catania già il 04 novembre 2008, definiva le spese straordinarie come: ‘‘quelle connotate dal requisito dell’imprevedibilità che non ne consente l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare’’).

Una importante questione che concerne la differenza tra ‘‘spese straordinarie’’ e ‘‘scelte straordinarie’’, o meglio ‘‘di maggior interesse’’, che secondo quanto previsto all’articolo 155, comma 3, debbono essere assunte ‘‘di comune accordo’’ tra i genitori. In altre parole, quindi, ciò che spesso il genitore non collocatario (o non affidatario) contesta all’altro, innanzi ad una richiesta di rimborso, è il fatto che la spesa effettuata non sia stata decisa concordemente ma, al contrario, in modo unilaterale ed arbitrario, cosicché nulla a lui può essere addebitato.
Una recene pronuncia della Cassazione n. 10174, del 20 giugno 2012 è esemplificativa in proposito nella parte in cui si legge che: ‘‘l’affidamento congiunto……presuppone un’attiva collaborazione degli stessi nell’elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell’accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi. Ne discende che la parte la quale richieda il rimborso di spese sostenute per il minore, al fine dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’ex coniuge, al fine di ottenere il consenso all’atto; e, in particolare, ad esempio, all’iscrizione della prole presso un istituto privato’’. Nel caso concreto, quindi, l’iscrizione della minore ad una scuola privata, come qualsiasi altra decisione di ‘‘maggiore interesse’’, si sarebbe dovuta assumere concordemente, l’assenza, invece, di qualsiasi consultazione del genitore non collocatario esclude che lo stesso possa essere solo richiamato per effettuare parte dell’esborso straordinario che ne consegue”.

Spese Scolastiche

La giurisprudenza di merito e di legittimità è orientata a distinguere fra le spese straordinarie riferite all’istruzione per le quali non è necessario il preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: libri scolastici e corredo inizio anno scolstico, spese per mezzo di trasporto publico o convenzionato con l’istituto scolastico ovvero bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Necessitano invece del preventivo accordo di entrambi i genitori le seguenti tipologie di spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere.

Tali linee guida hanno chiarito che il genitore che ha ricevuto dall’altro una formale richiesta scritta relativa a una spesa straordinaria da concordare è tenuto a manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, il suo silenzio andrà interpretato come consenso alla spesa.

Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a quello della richiesta.

Alcuni Tribunali in collaborazione con Consigli dell’Ordine degli Avvocati, associazioni ed esperti, hanno redatto dei protocolli d’intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie e a dettare delle linee guida in una materia che continua ad essere oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

Per quanto riguarda i viaggi studio all’estero e le ripetizioni scolastiche o gli sport la giurisprudenza li riconduce più frequentemente alla categoria delle ‘‘spese straordinarie’’.(Cass. Civ., n. 19607, del 2011- Tribunale di Roma, n. 147, del 2013)

In merito alla formazione universitaria, invece, vengono qualificate dalla giurisprudenza quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006).

Spese Sanitarie

mantenimento_figli_spese_mediche_dentistaAltra questione dibattuta ed oggetto di frequeti ricorsi avanti ai tribunali attiene alle esigenze sanitarie del figli.

Le spese sanitarie relative alla prole vanno ricomprese, a seconda della loro natura, nelle spese ordinarie ovvero nelle spese straordinarie e ciò deve essere valutato caso per caso in ragione delle condizioni di salute del figlio in costanza di matrimonio, ovvero durante la convivenza, e comunque conosciute e prese in considerazione nel momento della determinazione del contributo all’assegno di mantenimento a favore dello stesso.

Il supporto legale che lo Studio Costa offre attiene a tutte le modalità e forme che la legge prevede per dirimere le questioni familiari e, nello specifico, la negoziazione assistita, l’assistenza in giudizio avanti le competenti Autorità Giudiziarie.

La Negoziazione Assistita

La legge n. 162 del 2014 prevede che le parti, tra le quali sia sorta una controversia, possono tentare di trovare una composizione della lite stipulando una convenzione di negoziazione.

Con la convenzione di negoziazione assistita le parti si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà, con l’assistenza degli avvocati, per trovare una soluzione amichevole.

In caso di separazione personale, di divorzio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, gli accordi raggiunti dai coniugi per mezzo di negoziazione assistita possono produrre gli effetti di un provvedimento giudiziale, senza la necessità di comparire innanzi al Giudice: ottenuta l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, gli accordi vengono direttamente trasmessi all’Ufficiale dello Stato Civile per le trascrizioni.

Assistenza in Giudizio

Verificare la situazione di fatto e procedere con lo studio delle questioni portate dal cliente in virtù delle esigente, interessi e diritti del minore e dello stesso; redigere tutti gli atti necessari alla tutela dei diritti del cliente nel rispetto dei doveri verso i figli, proponendo e istruendo la causa secondo la normativa codicistica vigente.