Diritti della Persona

Lo Studio legale Costa ha scelto di esercitare l’attività forense prevalentemente nel settore del diritto delle persone, della famiglia e dei minori, nonché nel settore dei rapporti parentali e delle questioni successorie.

L’attività dello Studio è rivolta alla difesa degli interessi e diritti dei privati, anche meno abbienti in quanto l’avvocato Emanuela Costa è abilitata al patrocinio a spese dello Stato.

I vari istituti che interessano la persona sono delineati qui di seguito.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

diritti_della_personaÈ un mezzo che la legge ha ideato per tutelare quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Questo istituto viene applicato soprattutto per le persone anziane o disabili, ma anche per gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali, i quali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Per attivare la figura dell’amministratore di sostegno a favore della persona beneficiaria (soggetto incapace di provvedere ai propri interessi di cura personale e di tutela del patrimonio) si deve presentare un ricorso.

Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato

  • dal coniuge

  • dalla persona stabilmente convivente

  • dai parenti entro il quarto grado

  • dagli affini entro il secondo grado

  • dal tutore o curatore

  • dal pubblico ministero

  • I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

  • L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

  • il coniuge che non sia separato legalmente

  • la persona stabilmente convivente

  • il padre, la madre

  • il figlio

  • il fratello o la sorella

  • il parente entro il quarto grado

  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno si presenta al giudice tutelare presso il tribunale del luogo in cui la persona che non può provvedere ai propri interessi ha la residenza o il domicilio.

Un altro strumento giuridico che la legge prevede a tutela di determinati soggetti che non sono in grado di comprendere il valore e il significato degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (ad esempio vendita o acquisto di beni immobili o di beni mobili di valore, accettazione di eredità ecc.)e necessitano, pertanto, dell’assistenza di un curatore nominato dal Tribunale.

PROCEDIMENTO DI INABILITAZIONE

Possono beneficiare del procedimento di inabilitazione le seguenti categorie di soggetti, determinati dalla legge:

  • gli infermi di mente non talmente gravi da far luogo all’interdizione (misura di protezione particolarmente incisiva che limita la capacità di agire di alcuni soggetti in situazioni di grave infermità) vale a dire quelle persone che, pur essendo affette da malattia, non sono totalmente prive della capacità di intendere e volere

  • i prodighi (coloro che sono mossi da un impulso patologico che li spinge a sperperare) che espongono se stessi e la famiglia a gravi pregiudizi economici

  • chi abusa abitualmente di bevande alcooliche e di stupefacenti al punto di esporre sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici

  • i sordi e ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia  che non abbiano ricevuto un’educazione sufficiente per far acquisire loro la capacità di curare personalmente i propri interessi.

L’inabilitazione può essere pronunciata anche nei confronti del minorenne nell’ultimo anno della sua minore età (17 anni) anche se è destinata ad avere effetto dal giorno del raggiungimento del diciottesimo anno.

L’istanza per richiedere l’inabilitazione può essere presentata da determinati soggetti:

  • dallo stesso inabilitando

  • dal coniuge

  • dalla persona stabilmente convivente

  • dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii)

  • dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado

  • dal pubblico ministero (un magistrato del tribunale).

La domanda introduttiva del procedimento di inabilitazione è proposta con ricorso, contenente l’esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa, diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio effettivi.

Con la sentenza che dichiara l’inabilitazione viene disposta la nomina di un curatore, scelto di preferenza tra il coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata con testamento dal genitore superstite, con il compito di aiutare l’inabilitato nell’amministrazione del suo patrimonio.

Il curatore non si sostituisce all’incapace ma ne integra la volontà.

Per compiere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, quelli cioè diretti a modificare definitivamente la composizione e la consistenza di un patrimonio come la vendita o la donazione di un bene, è necessaria l’autorizzazione del Tribunale e, qualora nascano dei conflitti o il curatore rifiuti il suo consenso per il compimento di alcuni atti, l’inabilitato può ricorrere al Tribunale che, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale.

L’incarico del curatore non può essere conferito per un periodo maggiore di dieci anni ad eccezione del coniuge, della persona convivente, degli ascendenti e dei discendenti.

L’inabilitato può compiere in maniera autonoma gli atti di ordinaria amministrazione, quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza.

Il Giudice può disporre con la sentenza che pronuncia sull’inabilitazione o con successivo provvedimento, esaminata la situazione della persona, che taluni atti che eccedono l’ordinaria amministrazione siano compiuti in maniera autonoma dall’inabilitato, senza l’assistenza del curatore.

Qualora venissero meno i presupposti che hanno condotto all’inabilitazione, essa può essere revocata in qualsiasi momento con sentenza del Tribunale su istanza del coniuge, del convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore, del pubblico ministero.

L'INTERDIZIONE

L’ultimo strumento che la legge mette a disposizione al fine di meglio tutelare i soggetti che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione è interdizione.

Il provvedimento stesso è subordinato alla verifica di un’infermità di mente abituale che comporti un’incapacità di provvedere ai propri interessi. Abituale deve ritenersi pure lo stato di incapacità mentale inframmezzato da momenti di piena capacità di agire: i cosiddetti lucidi intervalli.

L’interdizione viene disposta con sentenza dal Tribunale del luogo in cui risiede il soggetto incapace.

A seguito dell’interdizione l’incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione. La sua posizione è equiparata a quella de minore e all’interdetto è nominato un tutore, dal Giudice tutelare, il quale deve provvedere a rappresentare, e quindi sostituire, l’interdetto nella cura di tutti i suoi interessi:

L’interdizione ha effetto immediato dal giorno di pubblicazione della sentenza e può essere revocata soltanto su istanza di legittimi richiedenti (art. 429) ma non dell’interdetto stesso.

Ne consegue che tutti gli atti compiuti dopo la sentenza sono annullabili (art. 427]), mentre quelli antecedenti la sentenza sono annullabili secondo le condizioni stabilite per gli atti dell’incapace naturale (art. 428]).