Possono beneficiare del procedimento di inabilitazione le seguenti categorie di soggetti, determinati dalla legge:
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gli infermi di mente non talmente gravi da far luogo all’interdizione (misura di protezione particolarmente incisiva che limita la capacità di agire di alcuni soggetti in situazioni di grave infermità) vale a dire quelle persone che, pur essendo affette da malattia, non sono totalmente prive della capacità di intendere e volere
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i prodighi (coloro che sono mossi da un impulso patologico che li spinge a sperperare) che espongono se stessi e la famiglia a gravi pregiudizi economici
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chi abusa abitualmente di bevande alcooliche e di stupefacenti al punto di esporre sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici
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i sordi e ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un’educazione sufficiente per far acquisire loro la capacità di curare personalmente i propri interessi.
L’inabilitazione può essere pronunciata anche nei confronti del minorenne nell’ultimo anno della sua minore età (17 anni) anche se è destinata ad avere effetto dal giorno del raggiungimento del diciottesimo anno.
L’istanza per richiedere l’inabilitazione può essere presentata da determinati soggetti:
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dallo stesso inabilitando
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dal coniuge
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dalla persona stabilmente convivente
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dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii)
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dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado
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dal pubblico ministero (un magistrato del tribunale).
La domanda introduttiva del procedimento di inabilitazione è proposta con ricorso, contenente l’esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa, diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio effettivi.
Con la sentenza che dichiara l’inabilitazione viene disposta la nomina di un curatore, scelto di preferenza tra il coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata con testamento dal genitore superstite, con il compito di aiutare l’inabilitato nell’amministrazione del suo patrimonio.
Il curatore non si sostituisce all’incapace ma ne integra la volontà.
Per compiere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, quelli cioè diretti a modificare definitivamente la composizione e la consistenza di un patrimonio come la vendita o la donazione di un bene, è necessaria l’autorizzazione del Tribunale e, qualora nascano dei conflitti o il curatore rifiuti il suo consenso per il compimento di alcuni atti, l’inabilitato può ricorrere al Tribunale che, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale.
L’incarico del curatore non può essere conferito per un periodo maggiore di dieci anni ad eccezione del coniuge, della persona convivente, degli ascendenti e dei discendenti.
L’inabilitato può compiere in maniera autonoma gli atti di ordinaria amministrazione, quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza.
Il Giudice può disporre con la sentenza che pronuncia sull’inabilitazione o con successivo provvedimento, esaminata la situazione della persona, che taluni atti che eccedono l’ordinaria amministrazione siano compiuti in maniera autonoma dall’inabilitato, senza l’assistenza del curatore.
Qualora venissero meno i presupposti che hanno condotto all’inabilitazione, essa può essere revocata in qualsiasi momento con sentenza del Tribunale su istanza del coniuge, del convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del tutore, del pubblico ministero.